Convenzione con il Tribunale di Rimini per la messa alla prova degli imputati attraverso l’espletamento di una prestazione di pubblica utilità

Cosa significa Messa alla prova

Nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinando all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

Ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

Ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale. Nel nostro caso il Tribunale di Rimini.

Cosa prevede la Convenzione tra il Tribunale di Rimini e la Cooperativa Sociale Cento Fiori

La convenzione stipulata dal Tribunale di Rimini con la Cooperativa Sociale Cento Fiori prevede che (art. 1) due persone svolgano presso le nostre strutture di Vallecchio, la Comunità Terapeutica e il Centro di Osservazione e Diagnosi (in via Vallecchio 10, Montescudo – Montecolombo, Rimini) l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

Cosa faranno le persone ammesse alla Messa alla prova

Le persone ammesse alla messa alla prova (art. 2) presteranno attività di cucina, manutenzione, servizi presso la scuderia, la lavanderia, servizi agricoli, di pulizia, di giardinaggio, e accompagneranno gli ospiti della Comunità Terapeutica o del Centro Osservazione e Diagnosi presso i presidi sanitari o per attività ludiche.

Secondo l’art. 3, l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova. Il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate sopra, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe), che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione fra le diverse esigenze dell’imputato e della Cento Fiori, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Cooperativa Sociale Cento Fiori di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

La Cooperativa Sociale Cento Fiori garantisce (art. 4) la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti messi alla prova secondo quanto viene previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico della Cento Fiori, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Gli obblighi dei referenti Cento Fiori verso l’Uepe e verso l’autorità giudiziaria

Secondo la Convenzione (art 5), la Cooperativa Sociale Cento Fiori comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tal caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

La Cooperativa Sociale Cento Fiori consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.

Secondo l’art 6 della convenzione con il Tribunale di Rimini, i referenti della Cooperativa Sociale Cento Fiori, indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141-ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

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